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Cosa si intende per Certificazione Verde
Per Certificazione verde si intende qualsiasi documento valido, il cui QR Code è scansionabile e verificabile attraverso l’App “VerificaC19”.
- La Certificazione Verde “Base” attesta:
- l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
- effettuazione di test antigenico rapido con esito negativo al virus SARS-Covid fatto nelle 48 ore precedenti l’evento a cui si partecipa oppure molecolare fatto nelle 72 ore precedenti l’evento a cui si partecipa.
- La Certificazione Verde “Rafforzata” attesta:
- l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
Le disposizioni in materia di Certificazione Verde (“Base” e “Rafforzata”) non si applicano ai soggetti esclusi per età (fino a 12 anni compiuti) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.Le disposizioni in materia di Certificazione Verde (“Base” e “Rafforzata”) non si applicano agli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali.
Utilizzo Certificazione VerdeTABELLA COMPLETA DISPONIBILE su www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf
Dal 10 gennaio 2022, è consentito SOLO con Certificazioni Verdi COVID-19 RAFFORZATE :
- lo svolgimento di attività sportiva o motoria sia all'aperto che al chiuso.
- l'accesso a spogliatoi e docce
- sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi
- sport di contatto
- attività ludiche e ricreative
- l'accesso a eventi e competizioni sportive
Le presenti disposizioni sono valide ed applicabili per tutta l’attività sportiva di base (quali allenamenti, gare, tornei, competizioni, etc.) nonché per gli eventi di preminente interesse nazionale riconosciuti dal CONI e dal CIP.Si specifica che con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.
- La Certificazione Verde NON può essere sostituita da un’autodichiarazione ed il controllo deve essere effettuato ad ogni accesso al sito di allenamento;
- La Certificazione Verde NON occorre per il solo transito all’interno del sito sportivo necessario a raggiungere luoghi di allenamento o gara all’aperto;
- La Certificazione Verde NON è richiesta per gli accompagnatori che devono assistere persone non autosufficienti (compresi i minori ed i disabili) all’interno degli spogliatoi.
In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde, se non per la predetta necessaria assistenza.- La Certificazione Verde NON occorre per la sola attività di richiesta informazioni presso reception o segreterie sportive.
- Il pubblico che accede alla struttura sportiva deve essere in possesso della Certificazione Verde e deve indossare mascherina FFP2 (o FFP3) sia all'aperto che al chiuso e rispettare il distanziamento interpersonale. E' fatto divieto il consumo di cibi e bevande ad eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Controllo sulla validità della Certificazione Verde
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sportive (ivi compresi i loro delegati quali ad esempio gli Operatori di accoglienza o “Safe sport”), in fase di triage, sono tenuti a verificare che i fruitori degli stessi siano muniti della idonea Certificazione Verde.
Tracciamento delle persone che accedono agli impianti
Obbligatorio il tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture.
Pertanto, è fondamentale reperire quanto meno, gli estremi di chi accede al sito sportivo: nome, cognome e numero di cellulare.
I servizi igienici possono essere utilizzati a prescindere dal possesso o meno della Certificazione Verde.’accesso agli spogliatoi ed ai servizi igienici deve avvenire in modo regolato, scaglionato e controllato, al fine di evitare possibili assembramenti. Gli atleti, dirigenti, i giudici di gara ed operatori sportivi in genere, vi accedono uno alla volta, curandosi di igienizzare le mani, prima di entrare nell’ambiente e all’uscita dello stesso.
Lavoratori all’interno del sito sportivo
Per gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri), receptionist, volontari, etc. che operano all’interno di strutture occorre la Certificazione Verde BASE, sia al chiuso che all'aperto.
Spettatori
È consentita la presenza degli spettatori, secondo quanto previsto dalle norme di legge, soltanto se muniti di idonea Certificazione verde.
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